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Ambiente: rifiuti sanitari

MASE: i rifiuti sanitari sono assimilabili a quelli urbani

I rifiuti sanitari, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, pannoloni e pannolini, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. Il concetto di assimilazione di tale tipologia di rifiuti a quelli urbani ex D.P.R. 254/2003 permane, infatti, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020 alla nozione di “rifiuto urbano”. Questo l’importante chiarimento che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito nella risposta ad un interpello pubblicato il 31/01/2023.
La nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal D.Lgs. 116/2020 che, in linea con la normativa europea, comporta il superamento del concetto di rifiuto assimilato agli urbani, ed esclude, quindi, i rifiuti sanitari dalla categoria di quelli urbani – si precisa, poi, nella risposta all’interpello – non incide sulla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti tra pubblici e privati, ma rileva ai soli fini degli obiettivi unionali di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Permane, quindi, la disciplina del D.P.R. 254/2003, la quale stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali.

Di seguito l’istanza di interpello.

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