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Emissioni di odori: il ministero emana indirizzi per la limitazione

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto 28 giugno 2023, n. 309, ha adottato, come documento tecnico rivolto alle autorità competenti, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.
Il documento, importante quadro di orientamento che potrà essere utilizzato nei processi istruttori e decisionali, e impiegato inoltre per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale in materia, è composto di 5 allegati così rubricati:
– Allegato A.1 – Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
– Allegato A.2 – Campionamento olfattometrico;
– Allegato A.3 – Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
– Allegato A.4 – Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
– Allegato A.5 – IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).

Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Codice ambientale (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga), e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.
Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
Nel documento viene confermata, poi, l’autonomia regionale le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.
Decreto Ministeriale 28 giugno 2023, n° 309

 

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