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Appalti pubblici: riduzione dell’importo di garanzia finanziaria per chi possiede certificazioni di qualità, sicurezza o ambientali

Codice dei contratti pubblici in gazzetta

Pubblicato sulla Gazzetta il Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023.
Il provvedimento riscrive il Codice dei Contratti pubblici disciplinato dal dlgs 50/2016 introducendo diverse novità. Per quanto di interesse, si segnala l’ampliamento delle certificazioni, tra cui ambientali, il cui possesso riduce fino al 20% l’importo della garanzia finanziaria da prestare per partecipare alle gare.
Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, adottato in attuazione dell’art. 1 della L. 78/2022, è composto da 229 articoli raggruppati in 5 libri e vari allegati, in particolare:
• Libro I (artt. 1-47) – Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione
• Libro II (artt. 48-140) – Dell’Appalto
• Libro III (artt. 141-173) – Dell’appalto nei settori speciali
• Libro IV (artt. 174-208) – Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni
• Libro V (artt. 209-229) – Del contenzioso e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie.
A tal riguardo, il libro II dedicato agli appalti è così suddiviso:
• Parte I (artt. 48-55) – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
• Parte II (artt. 56-61) – Degli istituti e delle clausole comuni
• Parte III (artt. 62-69) – Dei soggetti
• Parte IV (artt. 70-76) – Delle procedure di scelta del contraente
• Parte V (artt. 77-112) – Dello svolgimento delle procedure
• Parte VI (artt. 113-126) – Dell’esecuzione
• Parte VII (artt. 127-140) – Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari
Entrata in vigore
Di seguito, si riportano gli articoli che disciplinano le modalità di entrata in vigore del nuovo Codice.
Articolo 226.
Abrogazioni e disposizioni finali.
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte…
Articolo 229.
Entrata in vigore.
1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Riduzione garanzia finanziaria (Certificazioni processi/prodotti)
In particolare, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto (art. 106, comma 8):
del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
fino al 20 per cento (cumulabile con quella sopra) quando l’operatore economico possegga uno o piu’ delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 “Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia”, tra cui:
o Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001),
o Sistemi di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001),
o Sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001),
o Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (UNI ISO 45001),
o Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni (UNI/PdR 125),
o Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS,
o Gas a effetto serra (UNI EN ISO 14064-1),
o Gas a effetto serra – Impronta climatica dei prodotti – Carbon footprint (UNI EN ISO/TS 14067),
o Contenuto di riciclato – ReMade in Italy.

Di seguito il decreto.

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