Acque contaminate: emanato il decreto che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano

Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo. Tale decreto, composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Migliora inoltre l’accesso alle acque destinate al consumo umano.
Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:
– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
– del sistema di fornitura idro-potabile
– dei sistemi di distribuzione idrica interni.
Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all’articolo 6 è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua, la cui composizione e le cui funzioni sono individuate nell’art. 20 del medesimo D.Lgs.
Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX).
I controlli, volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).
Segnaliamo che le regioni e province autonome effettuano, per la prima volta entro il 12 luglio 2027, e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano e, attraverso l’interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA, la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nonché dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
Mentre i gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:
– dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;
– assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” è abrogato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023.
Di seguito il dec




























